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Nuovo STATUTO DELLASSOCIAZIONE SPORTIVA EQUILIBRIUM
TITOLO 1
DENOMINAZIONE - SEDE.
ART. 1)
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio
a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile é
costituita con sede a Modena in Strada Albareto 349/2, una associazione
non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale
che assume la denominazione: EQUILIBRIUM, Cod. fiscale e P.IVA
02335710360, fondata il 02/11/95 per il raggiungimento degli scopi previsti
nel seguente statuto.
TITOLO 2
SCOPI.
ART. 2)
Lassociazione è un centro permanente di vita associativa a
carattere volontario e democratico la cui attività e espressione
di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fine di
lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per lesclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 3)
Lassociazione si propone di:
A) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche legate
all Arrampicata Sportiva, lEscursionismo, lOrienteering
e Mountain Bike.
B) Gestire impianti propri o di terzi, adibite a palestre, campi e strutture
sportive.
C) Organizzare uscite in ambiente, gare e partecipare con le proprie squadre
sportive a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative.
D) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di
mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operativi sportivi.
Inoltre lassociazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
E) Attivare e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati per
gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato,
collaborare per lo svolgimento di manifestazioni sportive; prestazioni
e servizi per i quali occorrano le qualifiche, conoscenze e competenze
specifiche riferite al punto a), (consulenze, e prestazioni per (lavori
aerei in genere).
F) Allestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente
anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
G) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore
utilizzo del tempo libero dei soci;
H) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività
di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare
le normative amministrative e fiscali vigenti.
I) Pubblicare opuscoli, manuali e materiale informativo attinente le attività
svolte o in svolgimento.
TITOLO 3
SOCI
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dellassociazione
le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli
scopi e che simpegnino a realizzarli.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche
verbale, allAssociazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto
e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli
organi dellAssociazione. Allatto della richiesta, verrà
rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni
effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
a) A partecipare a tutte le attività promosse dallAssociazione;
b) A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle
sedi deputate, anche in ordine allapprovazione e modifica delle norme
dello statuto e di eventuali regolamenti;
c) A partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
a) Allosservanza dello Statuto, del regolamento Organico e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali:
b) Al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito
in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere denominata annualmente per lanno successivo
con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai
essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO 4 RECESSO ESCLUSIONE
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo. Lesclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo
nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dellAssociazione.
b) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, allAssociazione.
Lesclusione diventa operante dallannotazione nel libro soci.
ART. 10
Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono
essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del
caso previsto alla lettera b) dellart. 9.
TITOLO 5
FONDO COMUNE
ART. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi
associativi, da eventuali oblazioni, contributi, o liberalità che
pervenissero allAssociazione per un miglior conseguimento degli scopi
sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli
introiti di cui sopra.
E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvato che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso leventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente
reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente
previste.
Esercizio Sociale
ART. 12
Lesercizio sociale va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare allAssemblea
degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dellesercizio.
TITOLO 6
ORGANI DELLASSOCIAZIONE
ART. 13
Sono organi dellAssociazione:
a) lAssemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Assemblee
ART. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel
locale della sede sociale almeno venti giorni prima delladunanza,
contenente lordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la
data e lorario della prima e della seconda convocazione.
ART. 15
LAssemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dellAssociazione
riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali emendamenti.
Essa ha luogo almeno una volta allanno entro i quattro mesi successivi
alla chiusura dellesercizio sociale.
LAssemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione
delle materie da trattare.
ART. 16
LAssemblea di norma, è considerata straordinaria quando si
riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento
dellAssociazione nomando i liquidatori.
ART. 17
In prima convocazione lAssemblea sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più
uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, lAssemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo
il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide,
a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti allordine
del giorno, salvo che allo scioglimento dellAssociazione per cui
occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.
ART. 18
LAssemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione
ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dallAssemblea
stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dellAssemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro ad un massimo
di sette membri scelti dagli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il
Segretario ed il Tesoriere.
Qualora fosse necessario, il Consiglio Direttivo può nominare al
proprio interno la figura del Delegato del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte
nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno tre membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedire o consegnare
non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per
la gestione dellAssociazione. Spetta, pertanto, fra laltro
a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare lesecuzione delle deliberazioni assemblari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti allattività
sociale;
e) deliberare circa il recesso e lesclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di
attività in cui si articola la vita dellAssociazione
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dellAssociazione.
ART. 20
Nel caso in cui le dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti
il Comitato decadano dallincarico, il Comitato Direttivo può
provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera leventuale
ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, lassemblea
deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Presidente
ART.21
Il Presidente, che eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza
e la firma legale dellAssociazione. Al Presidente è attribuito
in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera
del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal
Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta
giorni il Consiglio Direttivo per lelezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART.22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo,
Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza
degli atti relativi allattività dellassociazione, con
particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere
messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO 7
SCIOGLIMENTO
ART. 23
Lo scioglimento dellAssociazione può essere deliberato dallassemblea
con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto
di voto.
In caso di scioglimento dellassociazione sarà nominato un
liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le
obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine
di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni
che perseguano la promozione e lo sviluppo dellattività sportiva,
sentito lorganismo di controllo di cui larticolo 3, comma 190,
della legge 23/12/96, n° 662.
Norma finale
ART. 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto,
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni
di legge vigenti.
Letto e approvato dall'assemblea il 20/06/2003
Il Presidente dell'Assemblea, Massimo Bassoli
Il Segretario, Lorenzo Baracca
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