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In questa pagina: Statuto

Nuovo STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “EQUILIBRIUM”

TITOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE.
ART. 1)
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile é costituita con sede a Modena in Strada Albareto 349/2, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione: “EQUILIBRIUM”, Cod. fiscale e P.IVA 02335710360, fondata il 02/11/95 per il raggiungimento degli scopi previsti nel seguente statuto.

TITOLO 2

SCOPI.
ART. 2)
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 3)
L’associazione si propone di:
A) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche legate all ‘Arrampicata Sportiva, l’Escursionismo, l’Orienteering e Mountain Bike.
B) Gestire impianti propri o di terzi, adibite a palestre, campi e strutture sportive.
C) Organizzare uscite in ambiente, gare e partecipare con le proprie squadre sportive a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative.
D) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operativi sportivi. Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
E) Attivare e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni sportive; prestazioni e servizi per i quali occorrano le qualifiche, conoscenze e competenze specifiche riferite al punto a), (consulenze, e prestazioni per (lavori aerei in genere).
F) Allestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
G) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
H) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
I) Pubblicare opuscoli, manuali e materiale informativo attinente le attività svolte o in svolgimento.

TITOLO 3

SOCI
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all’Associazione, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto della richiesta, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
a) A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
c) A partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
a) All’osservanza dello Statuto, del regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali:
b) Al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere denominata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO 4 RECESSO – ESCLUSIONE
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
b) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
ART. 10
Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9.

TITOLO 5

FONDO COMUNE
ART. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi, o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvato che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART. 12
L’esercizio sociale va dal 1/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO 6

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 13
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Assemblee
ART. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART. 15
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina delle cariche sociali
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali emendamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare.
ART. 16
L’Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nomando i liquidatori.
ART. 17
In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che allo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.
ART. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri scelti dagli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Qualora fosse necessario, il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno la figura del Delegato del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedire o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assemblari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 20
Nel caso in cui le dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Presidente
ART.21
Il Presidente, che eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
ART.22
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7

SCIOGLIMENTO
ART. 23
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23/12/96, n° 662.
Norma finale
ART. 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto e approvato dall'assemblea il 20/06/2003


Il Presidente dell'Assemblea, Massimo Bassoli

Il Segretario, Lorenzo Baracca

 

 

 

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