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La mancata
contestazione immediata della violazione, in caso di eccesso di velocità, non
necessita di particolare motivazione nel caso che l'apparecchiatura non
consenta la rilevazione dell'illecito prima del transito del veicolo. Lo ha
stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza 3017/04. La Suprema Corte ha
precisato che:"l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice
della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di
impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento
della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità,
che deve considerarsi impossibile la rilevazione
immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione
dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del
rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella
impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione
dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la
contestazione successiva".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SAGGIO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA ............................................................,
presso l'Avvocato.............................. rappresentato e difeso
dall'avvocato ..........................., giusta procura in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
R. P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 237/01 del Giudice di pace di ANZIO, depositata il
24/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2003
dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele
PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Fatto
R. P., con ricorso depositato il giorno 19 settembre 2000, chiedeva
l'annullamento di un verbale di accertamento della polizia municipale di
Nettuno, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142,
comma 8, del codice della strada accertata a mezzo di "autovelox".
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Nettuno, il Giudice
di pace di Anzio, con sentenza depositata il giorno 24 aprile 2001,
accoglieva l'opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte il Comune di Nettuno con ricorso
notificato al R. il 29 ottobre 2001, formulando due motivi di impugnazione.
La parte intimata non ha controdedotto.
Diritto
Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 14 della legge n.
689 del 1981, n. 200 e 2001 del codice della strada e dell'art. 384 del
relativo regolamento di attuazione, nonché vizi motivazionali. Si deduce al
riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il veicolo
poteva essere fermato nei modi regolamentari, che la fattispecie non
rientrava fra quelle per le quali l'art. 384 prevede che non debba farsi la
contestazione immediata, che la motivazione addotta nel verbale a
giustificazione della mancata contestazione immediata era irrilevante, in
quanto superabile con l'impiego di una seconda pattuglia. Si censurano dette
affermazioni, rilevandosi che la sentenza si fonda sull'erroneo presupposto
della tassatività delle ipotesi previste dall'art. 384, nelle quali non deve
farsi luogo a contestazione immediata, nonché su una censura delle modalità
di organizzazione del servizio.
Con il secondo motivo si denunciano ancora vizi motivazionali, sotto il
profilo che irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che in tutti
i casi in cui la velocità del veicolo non sia eccessiva esso possa essere
formato e debba farsi luogo alla contestazione immediata, senza alcun
riferimento alle circostanze specifiche della fattispecie e contraddittoriamente
esigendo a tal fine, con inammissibile censura delle modalità di
organizzazione del servizio, la predisposizione di una seconda pattuglia.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio
2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto
2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato
che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni
amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1991, deve
ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione
delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo
codice della strada.
L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve
essere immediatamente contestata"; l'art. 201 dispone che la
contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la
violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale
debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del
1981 si limita a prevedere la contestazione a mazzo di notificazione del
verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata",
prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo
alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità della due discipline discende che non può essere applicato
alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in
relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il
quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata
contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata
effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa
(da ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2
luglio 1997, n. 5904).
Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la
contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilita ha un
rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio,
cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione
costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del
procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi,
motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già
enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il
quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice
dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con
le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regolamento di
esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si
sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze
del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero
dell'ordinanza - ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione).
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di
contestazione di violazioni della norme sui limiti di velocità compiute a
mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in
mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel
verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali
non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n.
2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui
esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite
della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di
vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre 1999, n.
12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002, n.
4048).
In proposito va peraltro considerato che l'art.
384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza
carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione
immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di
apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi
impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura
consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che
il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento,
o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari.
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta
la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre
consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura
permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la
contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non
derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da
consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione
e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato
- alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla
sentenza impugnata, ha affermato che "l'art. 384 del regolamento di
esecuzione del codice della strada non può trovare applicazione nella fattispecie
in esame, atteso che gli apparecchi in uso attualmente consentono la
rilevazione dell'illecito in tempo reale con la visualizzazione immediata
della velocità e del dato numerico" e ciò "consente agli organi di
polizia di potersi allontanare dal posto di rilevamento per una distanza
sufficiente a intimare l'alt ed a richiamare attraverso una memoria il dato
numerico mostrandolo al trasgressore per una compiuta contestazione",
mentre "se l'apparecchiatura è sprovvista di monitor a distanza la
contestazione può essere effettuata con la dislocazione di due pattuglie
collegate tra loro da una ricetrasmittente", cosicché
"l'impossibilità di contestazione immediata può trovare giustificazione
solo in presenza di una velocità assolutamente eccessiva e proibitiva
dell'arresto del veicolo".
Tali affermazioni contrastano con i principi
sopra affermati, tenuto conto che anche ove la visualizzazione della velocità
sia contestuale al transito del veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia
e di una situazione dei luoghi che la consenta, la contestazione immediata
resta impossibile e il giudice in sede di opposizione non può sindacare in
proposito l'organizzazione del servizio.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Anzio, che deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di
cassazione
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
del giudizio di cassazione al Giudice di pace di Anzio in persona di altro
magistrato.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2003, nella camera di consiglio della prima
sezione civile.
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