Nuova disciplina della patente a punti.

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         Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti contenute nell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n.9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n.151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.149 del 30.6.2003, convertita in legge con modificazioni dalla legge 214 del 1 agosto 2003.

      Tra le innovazioni più importanti vi sono le attribuzioni di tutte funzioni di polizia stradale grazie all’inserimento della polizia provinciale tra gli organi di cui all’art.12 – comma 1- del Codice della Strada.

      Tra gli aspetti di maggiore interesse introdotti dal sopraccitato DL 151/2003 assume particolare importanza la disciplina della patente a punti

         Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie in vigore.

         A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20.

         Se il conducente non commette infrazioni nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente norma ovvero dal momento del conseguimento del documento di abilitazione alla guida, il punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti.

A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.

Dalla perdita totale del punteggio consegue la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica di guida (cd esame di verifica dell’idoneità alla guida).

La procedura di decurtazione del punteggio – irrogata dagli agenti accertatori nel verbale di accertamento - e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono di competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.)del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art.225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.

La decurtazione del punteggio.

La tabella riportata in nota, come modificata dall’art.7, c.10 del D.L. 27.6.2003, n.151, convertito in legge, elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.

Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.

Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell’Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate di seguito.

La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente.

Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.

La decurtazione di punteggio è doppia rispetto a quella prevista, quando è commessa da neopatentati, ovvero se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data.

Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.

Soggetti a cui si applica la decurtazione

La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo.

Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente.

         Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione

Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio previsto.

Per l’art.126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato.

         Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione:

1.     sia stato definito (cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali)

2.     siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.

Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell’avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all’art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all’art.204-bis CdS, l’Ufficio Verbali e Contenzioso entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all’Archivio nazionale degli abilitati alla guida.

Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

         Recupero dei punti sottratti.

Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10.

In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.

      Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .

         Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri

La decurtazione del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti italiana.

I punteggi saranno registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità previste dall’art. 126-bis CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.

Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un provvedimento interdittivo della circolazione.

Se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno; se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.

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Per una pronta consultazione ed un immediato avvio delle procedure di collegamento si allega il modulo di richiesta di collegamento alla MCTC unitamente a brevi descrizioni tecniche.

Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere alla polizia provinciale di Roma che ha già realizzato il collegamento con la MCTC per l’inoltro dei dati in modalità telematica.



Art. 126-bis (Patente a punti).

 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalita' indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.
A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni
, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno 20 punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione deldocumento
 

(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)

        1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

        2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.

        3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

Circolare del ministero dell’Interno n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 Roma, 1° luglio 2003
OGGETTO: Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 . Disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

…omissis

1. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all'articolo 126-bis CDS, come modificata dall'art. 7, c. 10 del DL 27.6.2003, n. 151 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 149 del 30.6.2003) elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna delle quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle dei cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell'originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell'operazioni di riconoscimento su un'etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal DTTSIS. Tale disciplina non interessa i conducenti di veicoli titolari di patente di guida extracomunitaria o di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il c.d. riconoscimento della patente in Italia.
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli, per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 5 punti se realizzato alla guida di un'autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.

2. Adempimenti per gli operatori di polizia.
Il nuovo meccanismo della patente a punti impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l'indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'art. ... CDS determina la decurtazione di n. ... punti". Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l'entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente
.
Secondo la previsione dell'art. 126-bis, comma 2, la sottrazione dei punti è possibile solo quando il conducente, quale responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente.
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all'articolo 126-bis CDS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 5 anni dal rilascio della patente.

3. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 126-bis, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art. 383, comma 3 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.
Pertanto in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali da parte del conducente o dell'obbligato in solido, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato DL n. 151/03 la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS. In questa prima fase di attuazione, per consentire comunque l'avvio del nuovo sistema, la sezione Polizia Stradale e i propri reparti dipendenti provvederanno a ricevere gli elementi essenziali della comunicazione da parte di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il DTTSIS.

4.Recupero dei punti sottratti a seguito della contestazione di illeciti.
Il legislatore ha previsto che il conducente che mantenga un comportamento corretto, senza alcuna contestazione di violazioni che comportano la detrazione di punti nell'arco di tre anni consecutivi dall'ultimo fatto accertato, recupera l'intero punteggio di 20 punti (art. 126-bis, c. 5).
L'art. 126-bis, c. 4, ha inoltre previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consenta all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, che frequentino specifici corsi di aggiornamento.

5. Sospensione della patente a seguito dell'obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il DTTSIS notifica nei modi previsti dall'art. 201, c. 3, CDS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l'interessato non si sottoponga agli accertamenti dell'idoneità tecnica prescritti dall'art. 128 CDS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all'art. 12 CDS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione.

[iii] TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS

Norma violata

Ipotesi

Punti

     

Art. 141

Comma 8

5

 

Comma 9, terzo periodo

10

     

Art. 142

Comma 8

2

 

Comma 9

10

     

Art. 143

Comma 11

4

 

Comma 12

10

 

Comma 13, con riferimento al comma 5

4

     

Art. 145

Comma 5

6

 

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4 6, 7, 8 e 9

5

     

Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali

 
 

di divieto di sosta e fermata

2

 

Comma 3

6

     

Art. 147

Comma 5

6

     

Art. 148

Comma 15 con riferimento al comma 2

3

 

Comma 15 con riferimento al comma 3

5

 

Comma 15 con riferimento al comma 8

2

 

Comma 16, terzo periodo

10

     

Art. 149

Comma 4

3

 

Comma 5, secondo periodo

5

 

Comma 6

8

     

Art. 150

Comma 5 con riferimento all’art.149 comma 5

5

 

Comma 5 con riferimento all’art.149 comma 6

8

     

Art. 152

Comma 3

1

     

Art. 153

Comma 10

3

 

Comma 11

1

     

Art. 154

Comma 7

8

 

Comma 8

2

Art. 158

Comma 2, lettere d), g), e h)

2

     

Art. 161

Commi 1 e 3

2

 

Comma 2

4

     

Art. 162

Comma 5

2

     

Art. 164

Comma 8

3

     

Art. 165

Comma 3

2

     

Art. 167

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:

 
 

a) eccedenza non superiore a 1t

1

 

b) eccedenza non superiore a 2t

2

 

c) eccedenza non superiore a 3t

3

 

d) eccedenza superiore a 3t

4

 

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:

 
 

a) eccedenza non superiore al 10 per cento

1

 

b) eccedenza non superiore al 20 per cento

2

 

c) eccedenza non superiore al 30 per cento

3

 

d) eccedenza superiore al 30 per cento

4

 

Comma 7

3

     

Art. 168

Comma 7

4

 

Comma 8

10

 

Comma 9

10

 

Comma 9 - bis

2

     

Art. 169

Comma 8

4

 

Comma 9

2

 

Comma 10

1

     

Art. 170

Comma 6

1

     

Art. 171

Comma 2

5

     

Art. 172

Commi 8 e 9

5

     

Art. 173

Comma 3

5

     

Art. 174

Comma 4

2

 

Comma 5

2

 

Comma 7

1

Art. 175

Comma 13

4

 

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

2

 

Comma 16

2

     

Art. 176

Comma 19

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

 

Comma 21

2

     

Art. 177

Comma 5

2

     

Art. 178

Comma 3

2

 

Comma 4

1

     

Art. 179

Commi 2 e 2- bis

10

     

Art. 186

Commi 2 e 7

10

     

Art. 187

Commi 7 e 8

10

     

Art. 189

Comma 5, primo periodo

4

 

Comma 5, secondo periodo

10

 

Comma 6

10

 

Comma 9

2

     

Art. 191

Comma 1

5

 

Comma 2

2

 

Comma 3

5

 

Comma 4

3

     

Art. 192

Comma 6

3

 

Comma 7

10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

[iv]

DECRETO 29 luglio 2003

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.  

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

omissis

Decreta:

Art. 1.  Autorizzazione ad effettuare i corsi

1.               I corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attivita' di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilita' del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi.

2.               L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a: soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilita'; soggetti privati che svolgono l'attivita' di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.

3.               I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.

4.               La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 1; non puo' essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la suddetta autorizzazione.

5.               In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.

Art. 2. Locali e attrezzature richiesti per ottenere l'autorizzazione
 
  1.  I  soggetti  pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilita':
    a) di  un'aula  di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per  ogni  allievo  siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno di una  cattedra  od  un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli   allievi   in  proporzione  alla  disponibilita'  di  superficie dell'aula;
    b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;
    c) di materiale didattico costituito almeno da:
      1) una   serie   di  cartelli  con  le  segnalazioni  stradali:
segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
      2)  pannelli  illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale;
      3)  tavole  raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
      4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
      5)  pannelli  ovvero  tavole  relativi  al  trasporto  di merci pericolose e carichi sporgenti;
      6)  una  serie  di  cartelli  raffiguranti  il  motore  diesel, l'iniezione,  l'alimentazione,  il  servosterzo,  gli  impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
      7)  una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
      8)  elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo  ad  aria  compressa,  compresi  gli  elementi  di frenatura del rimorchio.
  2.  Il  materiale  didattico  di  cui  al comma 1, lettera c), puo' essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.
  3.   L'altezza  minima  di  tali  locali  e'  quella  prevista  dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
  4.  Per  i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e categoria  A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio e' limitato a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).
Art. 3.
               Docenti dei corsi di recupero dei punti
 
  1.  I  docenti  dei  soggetti  privati  che svolgono i corsi per il recupero   dei   punti   devono  aver conseguito  l'abilitazione  di insegnanti  di  teoria per la formazione dei conducenti e devono aver
svolto  tale  attivita'  negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.
  2.  I  docenti  dei  corsi  istituiti  da soggetti pubblici possono essere, oltre a quelli previsti al comma 1:
    a) docenti   appartenenti  agli  organi  di  polizia  adibiti  al controllo  della  circolazione  stradale  o  appartenenti ai soggetti adibiti   ai  servizi  di  polizia  stradale,  che  abbiano  maturato esperienze nel settore della formazione;
    b) dipendenti   di   soggetti  pubblici  che  svolgono  attivita' connesse  alla  sicurezza  della  circolazione  stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.
  3.  Ai  fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli  insegnanti  di  teoria  delle  autoscuole  devono  soddisfare i medesimi requisiti previsti al comma 1.
 
Art. 4.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
  1.  Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano  controlli  periodici presso i soggetti pubblici e privati di  cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti  nel  presente  decreto. In occasione delle visite ispettive viene  redatto  un  verbale  in  cui  si evidenziano le irregolarita' riscontrate.   Esse   sono   contestate   immediatamente   al  legale rappresentante dell'ente autorizzato.
  2.   Sulla   base   di  detto  verbale  il  direttore  dell'ufficio provinciale  del  Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio   emana   atto   di   diffida   per  l'eliminazione  delle irregolarita' accertate entro il termine di sette giorni.
  3.  Nel  caso  di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il direttore  dell'ufficio  provinciale  del  Dipartimento dei trasporti terrestri   competente  per  territorio  dispone  la  sospensione  da quindici  giorni  a  sei mesi dell'autorizzazione ad effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.
  4.  Nei  casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarita', il  direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri   competente  per  territorio  revoca  l'autorizzazione  ad effettuare i corsi.
  5.  Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3  e  4,  si  applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, ed all'art. 3, commi 1 e 3.
 
 
Art. 5.
                  Corsi effettuati dalle autoscuole
 
  1.  Le  autoscuole  autorizzate  ai  sensi dell'art. 335, comma 10, lettera  a),  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  possono  svolgere corsi per il recupero di punti per
tutte  le  categorie  di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n. 495, possono svolgere corsi
solo  per  titolari  di patenti di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti.
    Roma, 29 luglio 2003
                                                                                             Il Ministro: Lunardi